La domanda sui corsi per preposti è tra le più frequenti perché molte aziende cercano soluzioni snelle e rapide. Proprio per questo è importante essere chiari: non tutte le modalità formative sono ammesse per le varie figure professionali. La formazione obbligatoria per la figura del Preposto non può essere erogata in modalità e-learning.
Né la formazione iniziale, né la formazione di aggiornamento.
Il riferimento principale è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 e richiamato dal Ministero del Lavoro come documento di riferimento per durata e contenuti minimi della formazione in materia di salute e sicurezza. Inoltre, le FAQ ministeriali elaborate dal gruppo interistituzionale composto da Ministero del Lavoro, INAIL, INL e Regioni chiariscono espressamente che, per i preposti, la modalità e-learning è esclusa sia per la formazione sia per l’aggiornamento, mentre restano ammesse la presenza fisica e la videoconferenza sincrona.
Ovviamente, al di là delle modalità attuative, l’azienda deve controllare che programma del corso, attestato, registro presenze o tracciamento nel caso della videoconferenza, durata e contenuti, siano coerenti con quanto previsto dall’Accordo e conservare tale documentazione nel fascicolo formativo del lavoratore.
Nulla vieta però alle aziende virtuose, o al lavoratore che intenda qualificarsi ulteriormente, di prevedere percorsi formativi aggiuntivi rispetto all’obbligo di legge, anche, ma non solo, in modalità e-learning, purché tali percorsi non vengano presentati né utilizzati come sostitutivi della formazione obbligatoria del Preposto prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni 2025. La distinzione è decisiva: l’e-learning non è ammesso per assolvere l’obbligo formativo del Preposto, ma può essere uno strumento utile per attività integrative, di approfondimento, consolidamento o sviluppo professionale, finalizzate a rafforzare competenze già acquisite attraverso il percorso obbligatorio svolto nelle modalità consentite. L’Accordo Stato-Regioni 2025, infatti, disciplina durata, contenuti minimi, modalità della formazione obbligatoria e verifiche di apprendimento; nella tabella sulle modalità di erogazione indica espressamente che, per i Preposti, l’e-learning non è consentito né per il corso di formazione né per l’aggiornamento.
Questi percorsi ulteriori possono avere un valore concreto quando sono progettati per aiutare il Preposto a esercitare meglio il proprio ruolo quotidiano: riconoscere situazioni di rischio, comunicare in modo efficace con i lavoratori, promuovere comportamenti sicuri, segnalare tempestivamente anomalie e contribuire all’applicazione delle procedure aziendali. Sono ambiti perfettamente coerenti con gli obiettivi del corso per Preposti indicati dall’Accordo Stato-Regioni 2025, che richiama il ruolo, gli obblighi, le funzioni di controllo, la vigilanza, l’interruzione dell’attività, l’informazione, la segnalazione e la cooperazione con datore di lavoro, dirigenti e servizio di prevenzione e protezione.
In questa prospettiva, un corso e-learning qualificante non dovrebbe essere inteso come “scorciatoia” rispetto all’obbligo, ma come leva di miglioramento organizzativo. Può servire, ad esempio, per approfondire casi pratici, near miss, comunicazione assertiva, leadership della sicurezza, gestione delle non conformità, osservazione dei comportamenti sicuri, cultura della prevenzione, procedure interne, uso corretto di check list o strumenti digitali di segnalazione. Il suo valore aumenta quando è collegato al DVR, alle procedure aziendali, agli esiti della sorveglianza interna, agli infortuni o mancati infortuni e ai bisogni formativi effettivamente rilevati.
L’affidabilità di questa impostazione si fonda anche sul fatto che l’Accordo Stato-Regioni 2025 non considera la formazione un adempimento meramente formale: prevede verifiche finali di apprendimento e, soprattutto, la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro può misurare tale efficacia attraverso analisi infortunistica pre-post, questionari, osservazione dei comportamenti e check list di valutazione, verificando se le conoscenze acquisite si traducono in applicazione concreta di procedure, protocolli, DPI e pratiche sicure.
Per questo, i corsi qualificanti per Preposti possono rappresentare una scelta vincente per le aziende che non vogliono limitarsi alla conformità minima, ma intendono costruire una politica di salute e sicurezza realmente proattiva. Il Preposto, infatti, è una figura di presidio operativo: non è solo destinatario di obblighi formativi, ma un attore essenziale nel funzionamento quotidiano del sistema prevenzionistico aziendale. Anche i modelli di organizzazione e gestione richiamati dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 richiedono un sistema aziendale capace di presidiare valutazione, prevenzione, organizzazione, controllo del rischio e competenze adeguate. In modo coerente, la UNI ISO 45001 è presentata da UNI come uno standard orientato a migliorare la sicurezza, ridurre i rischi e aumentare in modo proattivo le performance in materia di salute e sicurezza.
In sintesi
- Tipo: FAQ
- Sito: hirelia.it
- Tema principale: I corsi per preposti si possono fare in e-learning?
Risposta veloce: Nell'Accordo Stato Regioni 2025 viene in maniera esplicita vietata la formazione in modalità e-learning per la figura del Preposto. Nulla vieta però ..
Risposta
La domanda sui corsi per preposti è tra le più frequenti perché molte aziende cercano soluzioni snelle e rapide. Proprio per questo è importante essere chiari: non tutte le modalità formative sono ammesse per le varie figure professionali. La formazione obbligatoria per la figura del Preposto non può essere erogata in modalità e-learning.
Né la formazione iniziale, né la formazione di aggiornamento.
Il riferimento principale è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 e richiamato dal Ministero del Lavoro come documento di riferimento per durata e contenuti minimi della formazione in materia di salute e sicurezza. Inoltre, le FAQ ministeriali elaborate dal gruppo interistituzionale composto da Ministero del Lavoro, INAIL, INL e Regioni chiariscono espressamente che, per i preposti, la modalità e-learning è esclusa sia per la formazione sia per l’aggiornamento, mentre restano ammesse la presenza fisica e la videoconferenza sincrona.
Ovviamente, al di là delle modalità attuative, l’azienda deve controllare che programma del corso, attestato, registro presenze o tracciamento nel caso della videoconferenza, durata e contenuti, siano coerenti con quanto previsto dall’Accordo e conservare tale documentazione nel fascicolo formativo del lavoratore.
Nulla vieta però alle aziende virtuose, o al lavoratore che intenda qualificarsi ulteriormente, di prevedere percorsi formativi aggiuntivi rispetto all’obbligo di legge, anche, ma non solo, in modalità e-learning, purché tali percorsi non vengano presentati né utilizzati come sostitutivi della formazione obbligatoria del Preposto prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni 2025. La distinzione è decisiva: l’e-learning non è ammesso per assolvere l’obbligo formativo del Preposto, ma può essere uno strumento utile per attività integrative, di approfondimento, consolidamento o sviluppo professionale, finalizzate a rafforzare competenze già acquisite attraverso il percorso obbligatorio svolto nelle modalità consentite. L’Accordo Stato-Regioni 2025, infatti, disciplina durata, contenuti minimi, modalità della formazione obbligatoria e verifiche di apprendimento; nella tabella sulle modalità di erogazione indica espressamente che, per i Preposti, l’e-learning non è consentito né per il corso di formazione né per l’aggiornamento.
Questi percorsi ulteriori possono avere un valore concreto quando sono progettati per aiutare il Preposto a esercitare meglio il proprio ruolo quotidiano: riconoscere situazioni di rischio, comunicare in modo efficace con i lavoratori, promuovere comportamenti sicuri, segnalare tempestivamente anomalie e contribuire all’applicazione delle procedure aziendali. Sono ambiti perfettamente coerenti con gli obiettivi del corso per Preposti indicati dall’Accordo Stato-Regioni 2025, che richiama il ruolo, gli obblighi, le funzioni di controllo, la vigilanza, l’interruzione dell’attività, l’informazione, la segnalazione e la cooperazione con datore di lavoro, dirigenti e servizio di prevenzione e protezione.
In questa prospettiva, un corso e-learning qualificante non dovrebbe essere inteso come “scorciatoia” rispetto all’obbligo, ma come leva di miglioramento organizzativo. Può servire, ad esempio, per approfondire casi pratici, near miss, comunicazione assertiva, leadership della sicurezza, gestione delle non conformità, osservazione dei comportamenti sicuri, cultura della prevenzione, procedure interne, uso corretto di check list o strumenti digitali di segnalazione. Il suo valore aumenta quando è collegato al DVR, alle procedure aziendali, agli esiti della sorveglianza interna, agli infortuni o mancati infortuni e ai bisogni formativi effettivamente rilevati.
L’affidabilità di questa impostazione si fonda anche sul fatto che l’Accordo Stato-Regioni 2025 non considera la formazione un adempimento meramente formale: prevede verifiche finali di apprendimento e, soprattutto, la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro può misurare tale efficacia attraverso analisi infortunistica pre-post, questionari, osservazione dei comportamenti e check list di valutazione, verificando se le conoscenze acquisite si traducono in applicazione concreta di procedure, protocolli, DPI e pratiche sicure.
Per questo, i corsi qualificanti per Preposti possono rappresentare una scelta vincente per le aziende che non vogliono limitarsi alla conformità minima, ma intendono costruire una politica di salute e sicurezza realmente proattiva. Il Preposto, infatti, è una figura di presidio operativo: non è solo destinatario di obblighi formativi, ma un attore essenziale nel funzionamento quotidiano del sistema prevenzionistico aziendale. Anche i modelli di organizzazione e gestione richiamati dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 richiedono un sistema aziendale capace di presidiare valutazione, prevenzione, organizzazione, controllo del rischio e competenze adeguate. In modo coerente, la UNI ISO 45001 è presentata da UNI come uno standard orientato a migliorare la sicurezza, ridurre i rischi e aumentare in modo proattivo le performance in materia di salute e sicurezza.
Domande frequenti
I corsi per preposti si possono fare in e-learning?
La domanda sui corsi per preposti è tra le più frequenti perché molte aziende cercano soluzioni snelle e rapide. Proprio per questo è importante essere chiari: non tutte le modalità formative sono ammesse per le varie figure professionali. La formazione obbligatoria per la figura del Preposto non può essere erogata in modalità e-learning.
Né la formazione iniziale, né la formazione di aggiornamento.
Il riferimento principale è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 e richiamato dal Ministero del Lavoro come documento di riferimento per durata e contenuti minimi della formazione in materia di salute e sicurezza. Inoltre, le FAQ ministeriali elaborate dal gruppo interistituzionale composto da Ministero del Lavoro, INAIL, INL e Regioni chiariscono espressamente che, per i preposti, la modalità e-learning è esclusa sia per la formazione sia per l’aggiornamento, mentre restano ammesse la presenza fisica e la videoconferenza sincrona.
Ovviamente, al di là delle modalità attuative, l’azienda deve controllare che programma del corso, attestato, registro presenze o tracciamento nel caso della videoconferenza, durata e contenuti, siano coerenti con quanto previsto dall’Accordo e conservare tale documentazione nel fascicolo formativo del lavoratore.
Nulla vieta però alle aziende virtuose, o al lavoratore che intenda qualificarsi ulteriormente, di prevedere percorsi formativi aggiuntivi rispetto all’obbligo di legge, anche, ma non solo, in modalità e-learning, purché tali percorsi non vengano presentati né utilizzati come sostitutivi della formazione obbligatoria del Preposto prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni 2025. La distinzione è decisiva: l’e-learning non è ammesso per assolvere l’obbligo formativo del Preposto, ma può essere uno strumento utile per attività integrative, di approfondimento, consolidamento o sviluppo professionale, finalizzate a rafforzare competenze già acquisite attraverso il percorso obbligatorio svolto nelle modalità consentite. L’Accordo Stato-Regioni 2025, infatti, disciplina durata, contenuti minimi, modalità della formazione obbligatoria e verifiche di apprendimento; nella tabella sulle modalità di erogazione indica espressamente che, per i Preposti, l’e-learning non è consentito né per il corso di formazione né per l’aggiornamento.
Questi percorsi ulteriori possono avere un valore concreto quando sono progettati per aiutare il Preposto a esercitare meglio il proprio ruolo quotidiano: riconoscere situazioni di rischio, comunicare in modo efficace con i lavoratori, promuovere comportamenti sicuri, segnalare tempestivamente anomalie e contribuire all’applicazione delle procedure aziendali. Sono ambiti perfettamente coerenti con gli obiettivi del corso per Preposti indicati dall’Accordo Stato-Regioni 2025, che richiama il ruolo, gli obblighi, le funzioni di controllo, la vigilanza, l’interruzione dell’attività, l’informazione, la segnalazione e la cooperazione con datore di lavoro, dirigenti e servizio di prevenzione e protezione.
In questa prospettiva, un corso e-learning qualificante non dovrebbe essere inteso come “scorciatoia” rispetto all’obbligo, ma come leva di miglioramento organizzativo. Può servire, ad esempio, per approfondire casi pratici, near miss, comunicazione assertiva, leadership della sicurezza, gestione delle non conformità, osservazione dei comportamenti sicuri, cultura della prevenzione, procedure interne, uso corretto di check list o strumenti digitali di segnalazione. Il suo valore aumenta quando è collegato al DVR, alle procedure aziendali, agli esiti della sorveglianza interna, agli infortuni o mancati infortuni e ai bisogni formativi effettivamente rilevati.
L’affidabilità di questa impostazione si fonda anche sul fatto che l’Accordo Stato-Regioni 2025 non considera la formazione un adempimento meramente formale: prevede verifiche finali di apprendimento e, soprattutto, la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro può misurare tale efficacia attraverso analisi infortunistica pre-post, questionari, osservazione dei comportamenti e check list di valutazione, verificando se le conoscenze acquisite si traducono in applicazione concreta di procedure, protocolli, DPI e pratiche sicure.
Per questo, i corsi qualificanti per Preposti possono rappresentare una scelta vincente per le aziende che non vogliono limitarsi alla conformità minima, ma intendono costruire una politica di salute e sicurezza realmente proattiva. Il Preposto, infatti, è una figura di presidio operativo: non è solo destinatario di obblighi formativi, ma un attore essenziale nel funzionamento quotidiano del sistema prevenzionistico aziendale. Anche i modelli di organizzazione e gestione richiamati dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 richiedono un sistema aziendale capace di presidiare valutazione, prevenzione, organizzazione, controllo del rischio e competenze adeguate. In modo coerente, la UNI ISO 45001 è presentata da UNI come uno standard orientato a migliorare la sicurezza, ridurre i rischi e aumentare in modo proattivo le performance in materia di salute e sicurezza.
Profili da considerare
Implicazioni organizzative
- Mappare i ruoli effettivamente esposti e collegare ciascun obbligo formativo a mansione, rischio, preposto e modalità di verifica finale.
- Allineare piano formativo, addestramento operativo, aggiornamenti periodici e criteri di efficacia su evidenze verificabili.
- Presidiare la catena decisionale tra datore di lavoro, dirigenti, preposti e docenti, evitando deleghe solo formali o registri incompleti.
Implicazioni penali (D.Lgs. 81/08)
- Se il contenuto riguarda formazione o addestramento, il profilo di rischio non è teorico: l’omissione può incidere sugli obblighi prevenzionistici del garante rispetto alla mansione concreta.
- La posizione di datore di lavoro, dirigenti e preposti va letta in relazione a contenuti, tempi, efficacia e vigilanza, non solo alla presenza di un attestato.
Sanzioni
- In caso di formazione o addestramento inadeguati possono emergere prescrizioni, contravvenzioni e contestazioni aggravate se il deficit incide causalmente su infortunio o quasi infortunio.
- Il rischio sanzionatorio cresce quando la documentazione esiste solo formalmente ma non dimostra coerenza con i compiti realmente svolti.
Casi studio / Documentazione scientifica / Pubblicazioni
- D.Lgs. 81/2008, art. 37: formazione sufficiente e adeguata; formazione specifica e aggiornamento periodico per dirigenti e preposti; attività formative dei Preposti da svolgere in presenza secondo il comma 7-ter. https://www.ispettorato.gov.it/documenti-e-normativa/normativa-di-interesse/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR: pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025; individua durata, contenuti minimi e modalità della formazione in salute e sicurezza. https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus/pagine/accordo-stato-regioni-del-17042025-materia-di-formazione
- Accordo Stato-Regioni 2025, Parte II, corso per Preposti: obiettivi del corso collegati a ruolo, obblighi, vigilanza, comunicazione, informazione, segnalazione e cooperazione. https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus/pagine/accordo-stato-regioni-del-17042025-materia-di-formazione
- Accordo Stato-Regioni 2025, Parte IV, modalità di erogazione: e-learning non consentito per formazione e aggiornamento dei Preposti; presenza fisica e videoconferenza sincrona consentite.https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus/pagine/accordo-stato-regioni-del-17042025-materia-di-formazione
- FAQ ministeriali sull’Accordo Stato-Regioni 2025: chiariscono che l’e-learning è escluso per formazione e aggiornamento dei Preposti; sono ammesse presenza fisica e videoconferenza sincrona per la parte teorica. https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/focus/faq-accordo-stato-regioni-27032026
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